Diritto alla pace
Il Diritto alla pace per tutti i bambini e le bambine non è sancito da un articolo in particolare ma il concetto è ribadito in molti articoli della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia che fu approvata il 20 novembre 1989 oltre che in un Protocollo finale.
Innanzitutto nel preambolo in cui si stabilisce il carattere inalienabile dei diritti come le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo e si statuisce che bambine e bambini devono essere cresciuti ed educati nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà.
Nell'articolo 29 si stabilisce che è necessario preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona. In tal senso possiamo dire che olte ad esservi un Diritto alla Pace esiste anche una responsabilità del mondo adulto di educare alla Pace oltre che naturalmente di far sì che la Pace sia un obiettivo primario da perseguire.
Alla Convenzione sui diritti dell’infanzia si affiancano due protocolli opzionali approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000. I protocolli sono stati ratificati dall’Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46. Uno di questi due protocolli riguarda il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati. Ecco quali sono i punti fondamentali:
Articolo 2: Gli Stati parti vigilano affinché le persone di età inferiore a 18 anni non siano oggetto di un arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate.
Articolo 3: Gli Stati parti rilevano in anni l’età minima per l’arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali, rispetto a quello stabilità al paragrafo 3 del- l’articolo 38 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, in considerazione dei principi iscritti in detto articolo e riconoscendo che, in virtù della Convenzione, coloro che non hanno compiuto 18 anni hanno diritto a una protezione speciale. Ciascuno Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell’adesione a questo strumento una dichiarazione vincolante, indicante l’età minima a decorrere dalla quale è autorizzato l’arruolamento volontario nelle sue forze armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto per vigi-lare affinché l’arruolamento non sia contratto forzosamente o sotto costrizione. Gli Stati parti che autorizzano l’arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali prima di 18 anni instaurano garanzie che assicurano almeno quanto segue:
a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario;
b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato dei genito- ri o dei tutori legali dell’interessato;
c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti al servizio militare e nazionale;
d) che essi forniscano una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi a detto servizio.
Articolo 4: I gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno Stato, non dovrebbero in alcuna circostanza arruolare né utilizzare nelle ostilità effettivi aventi un’età inferiore a 18 anni. Gli Stati parti prendono tutte le misure possibili in pratica per impedire l’arruolamento e l’utilizzazione di queste persone, in particolare provvedimenti a carattere giuridico per vietare e sanzionare penalmente tali prassi.
Sono degli articoli che dovrebbero fornire delle garanzie ma che allo stesso tempo sono sconvolgenti perchè fanno riferimento ad una disciplina della guerra che è di per sè già una cosa aberrante, ma lo è ancora di più quando si tenta di disciplinare la partecipazione alla guerra dei bambini e delle bambine.
Come ci ricorda Gianni Rodari:
CI SONO COSE DA NON FARE MAI,
NÉ DI GIORNO NÉ DI NOTTE
NÉ PER MARE NÉ PER TERRA:
PER ESEMPIO, LA GUERRA!
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Donatella Caione